AIA ENEL

La Centrale ENEL Eugenio Montale della Spezia ha ricevuto l’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per il suo esercizio con decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 06/09/2013 (prot. 0000244). Nel paragrafo 10 del parere della Commissione Istruttoria IPPC (Integrated Prevention and Pollution Control), parte integrante della AIA, sono contenute una serie di prescrizioni, la cui attuazione comporta consistenti miglioramenti di ordine ambientale per le diverse matrici, come viene riportato sinteticamente qui di seguito:

1) emissioni convogliate

In particolare si è dapprima ottenuto un ottimo risultato in termini emissivi per i cosiddetti “macroinquinanti”, rispetto ai limiti imposti con la autorizzazione MICA del 1997, come si evince dalla seguente tabella

Parametro

Limiti dell’autorizzazione 1997

Limiti per il periodo transitorio (primi tre anni) dell’autorizzazione 2013

Limiti per la conduzione a regime dell’autorizzazione 2013

SO2 (gruppo tradizionale)

= 400 mg/Nmc

Media mensile

 

= 350 mg/Nmc  Media mensile

 

= 180 mg/Nmc giornaliero

NOx (gruppo tradizionale)

= 200 mg/Nmc

Media mensile

 

= 200 mg/Nmc

Media mensile

=180 mg/Nmc giornaliero

Polveri (gruppo tradizionale)

= 50 mg/Nmc

Media mensile

 

= 25 mg/Nmc  Media mensile

=15 mg/Nmc giornaliero

CO (gruppo tradizionale)

= 150 mg/Nmc

Media mensile

 

= 150 mg/Nmc

Media mensile

 

= 150 mg/Nmc

giornaliero

NOx (Turbogas)

= 60 mg/Nmc

Media mensile

 

= 60 mg/Nmc giornaliero

= 50 mg/Nmc

mensile

= 60 mg/Nmc giornaliero

= 50 mg/Nmc

mensile

CO (Turbogas)

= 60 mg/Nmc

Media mensile

 

= 50 mg/Nmc giornaliero

= 50 mg/Nmc giornaliero

 

 

In termini generali, i nuovi limiti individuati fanno riferimento a medie giornaliere e non più mensili, migliorando le garanzie sotto il profilo della tutela sanitaria. Per quanto riguarda invece i singoli parametri, si riduce di più della metà il limite per il biossido di zolfo (SO2) e a meno di un terzo il parametro relativo alle polveri (il più rilevante sotto il profilo sanitario).

L’AIA non fissa obblighi di adozione di tecnologie particolari, ma individua dei livelli di emissione conseguibili esclusivamente con l’adozione di tecnologie più sofisticate rispetto a quelle attualmente disponibili nella centrale, comportando quindi obblighi di adeguamento anche infrastrutturale. L’obbligo dell’assunzione di specifiche tecnologie è stato formalizzato nella convenzione socio-economica.

  

Sono poi fissati limiti conformi al D.M. 152/06 per gli altri inquinanti e in particolare per i metalli, per le sostanze tossiche, per le diossine e i furani. Sono stati inoltre previsti limiti specifici, conseguibili con le migliori tecnologie disponibili (le cosiddette “BREF”) per i seguenti parametri:

  • 5 mg/Nmc per il cosiddetto “slip di ammoniaca” cioè l’ammoniaca non reagita nel catalizzatore del gruppo a carbone;
  • 8 mg/Nmc per l’acido cloridrico;
  • 4 mg/Nmc per l’acido fluoridrico.

E’ stata inoltre resa obbligatoria la registrazione dei dati durante i periodi cosiddetti “transitori” (avvio/spegnimento). I relativi valori, pur non potendo essere utilizzati per legge per la verifica del rispetto dei limiti di concentrazione, sono però computati nelle emissioni complessive annuali, anche esse soggetto al rispetto di limiti specificati nell’autorizzazione e che hanno una grossa ricaduta sotto il profilo della tutela sanitaria.

Sempre sotto il profilo sanitario, l’autorizzazione prescrive l’obbligo di effettuare campagne annuali di monitoraggio dei microinquinanti tramite deposimetri, da eseguirsi in collaborazione con ARPAL e Comune, in particolare per quanto riguarda metalli, IPA, diossine, furani e PCB, al fine di valutare l’entità e l’evoluzione temporale dell’impatto al suolo dell’emissione della centrale.Tali campagne fino ad ora hanno fornito risultati estremamente confortanti per quanto attiene le ricadute al suolo nei luoghi più impattati.

Per le caldaie ausiliare a gasolio, che vengono utilizzate in modo saltuario durante le fasi di accensione, sono stati infine prescritti limiti emissivi, sia per quanto riguarda il periodo transitorio che - molto più restrittivi - per quello a regime.

Dati Enel giornalieri - Sistema monitoraggio emissioni a camino:

maggio 2016

giugno 2016

luglio 2016

agosto 2016

settembre 2016

ottobre 2016

novembre 2016

dicembre 2016

gennaio 2017

febbraio 2017

marzo 2017

aprile 2017

maggio 2017

giugno 2017

luglio 2017

agosto 2017

settembre 2017

ottobre 2017

novembre 2017

dicembre 2017

gennaio 2018

febbraio 2018

marzo 2018

aprile 2018

maggio 2018

giugno 2018

luglio 2018

agosto 2018

settembre 2018

ottobre 2018

novembre 2018

dicembre 2018

gennaio 2019

febbraio 2019

marzo 2019

aprile 2019

maggio 2019

giugno 2019

luglio 2019

agosto 2019

settembre 2019

Novembre 2019 

 dicembre 2019

Gennaio 2020

 febbraio 2020

marzo 2020

aprile 2020

Maggio 2020

Giugno 2020

Luglio 2020

 Agosto 2020

Settembre 2020

Ottobre 2020

Novembre 2020

Dicembre 2020

 gennaio 2021

febbraio 2021

marzo 2021

Aprile 2021

Maggio 2021

 Giugno 2021

Luglio 2021

Agosto 2021

Settembre 2021

Ottobre 2021

Novembre 2021

Dicembre 2021

2) emissioni non convogliate

Sono prescritti i seguenti interventi/adempimenti, da eseguirsi tutti entro il primo triennio dell’autorizzazione:

  1. la redazione, entro un anno, di un programma di riduzione delle emissioni diffuse. Tale programma deve essere approvato dal Ministero ed eseguito nel triennio;
  2. la redazione, entro un anno, di uno studio di fattibilità per il miglioramento del sistema di scarico carbone dalle navi, anch’esso soggetto ad approvazione dal Ministero e da eseguirsi nel triennio;
  3. sistemi a spruzzo d’acqua sui cumuli di carbone;
  4. sistemi di pulizia dei nastri trasporto carbone;
  5. sistemi automatici antincendio nei parchi stoccaggio carbone.

Oltre a queste prescrizioni è imposta la redazione, entro sei mesi, di un piano di manutenzione periodica delle perdite e degli interventi di riparazione.

 

3) aspetti energetici e rendimenti

L’AIA prescrive a ENEL di presentare entro un anno uno studio di fattibilità riguardo il recupero dei cascami di energia termica dei gruppi di produzione per l’alimentazione di un sistema di teleriscaldamento.

4) scarichi

L’AIA individua i seguenti scarichi industriali:

  • diffusore a mare;
  • depuratore sostanze oleose (ITAO);
  • depuratore per gli altri scarichi (ITAR);
  • scarichi dei carbonili (consentiti solo per eventi meteorici eccezionali).

 

Per ciascuno di questi prescrive controlli in continuo dei parametri più specifici (ad esempio temperatura e cloro residuo per il diffusore) e controlli periodici (di solito trimestrali) per gli altri parametri.

 

5) rifiuti

Per ogni tipologia di rifiuto prodotta, l’AIA fissa le modalità di caratterizzazione e classificazione, individua le aree di raccolta, tutte distinte e separate, e fissa altresì le modalità di stoccaggio e le quantità stoccabili, istantanee e  annuali.

Per gli adeguamenti alle modalità di stoccaggio e gestione richieste, è fissato un termine di un anno dal rilascio dell’AIA stessa.

6) rumore

L’AIA fissa l’obbligo dell’esecuzione dei seguenti controlli:

  1. una ulteriore verifica del rispetto dei limiti assoluti di zonizzazione acustica e, in caso di superamento, l’adozione di misure di riduzione, agendo sulle sorgenti, sulle vie di propagazione o sui recettori;
  2. una nuova campagna di rilievo acustico, al fine di verificare il rispetto dei limiti differenziali, con riferimento al DM 11/12/96 (impianti a ciclo continuo);
  3. l’adozione di misure tali da conseguire i limiti fissati dagli obiettivi di qualità del D.P.C.M. 14.11.97, entro tre anni dall’autorizzazione;
  4. l’aggiornamento della valutazione di impatto acustico ogni 4 anni (e comunque per ogni variazione impiantistica comportante impatti).

 

7) certificazione

Si raccomanda il mantenimento di un sistema di gestione ambientale conforme alla norma ISO 14.001 o al regolamento EMAS. Nel caso di decadimento delle suddette certificazioni, dopo il quinto anno di valenza dell’AIA, ENEL deve immediatamente informare il Ministero e procedere a richiedere nuova autorizzazione.

 

8) incidenti rilevanti

Sia pure non intervenendo direttamente sulla specifica tematica, l’AIA recepisce le prescrizioni dei procedimenti conclusi nell’ambito della norma sugli incidenti rilevanti (DLgs 334/99).

 

9) monitoraggi e controlli

L’autorizzazione ha approvato un piano di monitoraggio e controllo (PMC) che l’impresa è tenuta ad avviare entro sei mesi. Esso prevede numerosi adempimenti, tra i quali, se ne evidenziano alcuni particolarmente rilevanti sotto il profilo dell’impatto e della tutela sanitaria:

  1. adempimenti in regime di autocontrollo come, ad esempio, i registri di consumo e approvvigionamento dei combustibili e delle materie prime utilizzate;
  2. la verifica analitica della qualità dei combustibili, nel caso del carbone con analisi delle singole partite, nonché una procedura per la tracciabilità dei singoli lotti (nei parchi carbone);
  3. riguardo le modalità di stoccaggio e trasporto carbone, periodiche verifiche ispettive dei nastri trasporto e dei sistemi di depolverazione torri, nonché controllo delle quantità d’acqua utilizzate nei fog-cannon dei carbonili.

 

Si ricorda che i camini di tutti e tre i gruppi sono dotati di sistemi di monitoraggio emissioni in continuo per i macroinquinanti parametrati in autorizzazione, oltre che per alcuni dati utili dal punto di vista gestionale (temperatura, portata, ossigeno, ecc.).

Per gli altri parametri e per i microinquinanti è previsto un controllo tramite campagne periodiche a campionamento manuale, con cadenza ordinariamente semestrale e per alcuni annuale (secondo un piano annuale di indagini delle emissioni, fissato in autorizzazione).

Il PMC fissa anche modalità di controllo e sorveglianza per gli altri punti minori di emissione e per gli sfiati, nonché per le cosiddette “emissioni fuggitive”, per le quali è prevista la redazione di un piano di manutenzione periodica (vedi sopra al punto 2. emissioni non convogliate).

Riguardo le acque, per ciascuno scarico industriale individuato sono prescritti controlli in continuo dei parametri rispettivamente più specifici (ad esempio temperatura e cloro residuo per il diffusore) e controlli periodici (di solito trimestrali) per gli altri parametri.

Riguardo il suolo e la falda, è previsto:

  • un esame ispettivo periodico dei serbatoi fuori terra e relativi bacini di contenimento, con cadenza semestrale;
  • l’individuazione di alcuni piezometri (tre stazioni), nell’ambito di quelli predisposti per la caratterizzazione dell’ex sito di interesse nazionale, nei quali operare controlli sulla falda. La motivazione dei tre siti prescelti deve essere fornita agli enti di controllo (ARPAL e ISPRA).

 

Il PMC fornisce specifici indirizzi per la redazione degli aggiornamenti della valutazione di impatto acustico e sulle modalità di controllo della gestione dei rifiuti, con particolare riferimento alle quantità da considerarsi in deposito temporaneo.

Inoltre il PMC fissa i metodi, le frequenze, le modalità di calcolo e validazione, nonché le modalità di tenuta delle registrazioni degli esiti e gli adempimenti per la comunicazione di eventuali non conformità.

Infine, prevede una comunicazione annuale sugli esiti dei controlli, da inviarsi al Ministero, agli enti di controllo e agli enti locali. Per consentire un più agevole esercizio del controllo, l’AIA prescrive la georeferenziazione di tutti i punti di scarico e di emissione.

Controllo Prescrizioni

la competenza sul controllo è ascritta ad ISPRA che si avvale dell'Arpal. Tuute le campagne di monitoraggio, controllo docuemtnale e tecnico, verifica sullo staot di admepimento ai programmi ed alle prescrizioni sono stati periodicamnete svolti con le cadenze prescritte dai due organismi sopra citati, senza mai riscontrare difformità o violazioni.

 

 

10. dismissione

Un anno prima della dismissione il gestore deve presentare al Ministero dell’Ambiente e all’ISPRA un piano di dismissione e bonifica.

 

Dal mese di febbraio 2019 è stato avviato dal Ministero dell'ambiente il procedimento per il riesame dell'Autorizzazione integrata ambientale in attuazione del Decreto ministeriale 430 del 22/11/18, questo comporterà  la riatttivazione del gruppo istruttore e la conseguente istruttori da parte di Ministeri, Regione, Provincia, Comuni interessati ed Enel. Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio del Mare con decreto 351 del 06/12/2019 ha provveduto ad un riesame complessivo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, in tale decreto sostanzialmente mantiene le modalità operative precedenti e fissa la cessazione dell'attività del gruppo a carbone entro il 31/12/2021. Nel contempo la società Enel Produzione S.p.A. ha richiesto procedura di valutazione d'impatto ambientale con sostituzione dell'unità a carbone esistente con nuova unità a gas e il Ministero con decreto 38 datato 11/03/2020 ha determinato l'assoggettamento alla procedura di valutazione d'impatto ambientale di tale nuovo progetto.