La Centrale ENEL Eugenio Montale della Spezia ha ricevuto l’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per il suo esercizio con decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 06/09/2013 (prot. 0000244). Nel paragrafo 10 del parere della Commissione Istruttoria IPPC (Integrated Prevention and Pollution Control), parte integrante della AIA, sono contenute una serie di prescrizioni, la cui attuazione comporta consistenti miglioramenti di ordine ambientale per le diverse matrici, come viene riportato sinteticamente qui di seguito:
In particolare si è dapprima ottenuto un ottimo risultato in termini emissivi per i cosiddetti “macroinquinanti”, rispetto ai limiti imposti con la autorizzazione MICA del 1997, come si evince dalla seguente tabella
Parametro |
Limiti dell’autorizzazione 1997 |
Limiti per il periodo transitorio (primi tre anni) dell’autorizzazione 2013 |
Limiti per la conduzione a regime dell’autorizzazione 2013 |
SO2 (gruppo tradizionale) |
= 400 mg/Nmc Media mensile
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= 350 mg/Nmc Media mensile
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= 180 mg/Nmc giornaliero |
NOx (gruppo tradizionale) |
= 200 mg/Nmc Media mensile
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= 200 mg/Nmc Media mensile |
=180 mg/Nmc giornaliero |
Polveri (gruppo tradizionale) |
= 50 mg/Nmc Media mensile
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= 25 mg/Nmc Media mensile |
=15 mg/Nmc giornaliero |
CO (gruppo tradizionale) |
= 150 mg/Nmc Media mensile
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= 150 mg/Nmc Media mensile
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= 150 mg/Nmc giornaliero |
NOx (Turbogas) |
= 60 mg/Nmc Media mensile
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= 60 mg/Nmc giornaliero = 50 mg/Nmc mensile |
= 60 mg/Nmc giornaliero = 50 mg/Nmc mensile |
CO (Turbogas) |
= 60 mg/Nmc Media mensile
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= 50 mg/Nmc giornaliero |
= 50 mg/Nmc giornaliero |
In termini generali, i nuovi limiti individuati fanno riferimento a medie giornaliere e non più mensili, migliorando le garanzie sotto il profilo della tutela sanitaria. Per quanto riguarda invece i singoli parametri, si riduce di più della metà il limite per il biossido di zolfo (SO2) e a meno di un terzo il parametro relativo alle polveri (il più rilevante sotto il profilo sanitario).
L’AIA non fissa obblighi di adozione di tecnologie particolari, ma individua dei livelli di emissione conseguibili esclusivamente con l’adozione di tecnologie più sofisticate rispetto a quelle attualmente disponibili nella centrale, comportando quindi obblighi di adeguamento anche infrastrutturale. L’obbligo dell’assunzione di specifiche tecnologie è stato formalizzato nella convenzione socio-economica.
Sono poi fissati limiti conformi al D.M. 152/06 per gli altri inquinanti e in particolare per i metalli, per le sostanze tossiche, per le diossine e i furani. Sono stati inoltre previsti limiti specifici, conseguibili con le migliori tecnologie disponibili (le cosiddette “BREF”) per i seguenti parametri:
E’ stata inoltre resa obbligatoria la registrazione dei dati durante i periodi cosiddetti “transitori” (avvio/spegnimento). I relativi valori, pur non potendo essere utilizzati per legge per la verifica del rispetto dei limiti di concentrazione, sono però computati nelle emissioni complessive annuali, anche esse soggetto al rispetto di limiti specificati nell’autorizzazione e che hanno una grossa ricaduta sotto il profilo della tutela sanitaria.
Sempre sotto il profilo sanitario, l’autorizzazione prescrive l’obbligo di effettuare campagne annuali di monitoraggio dei microinquinanti tramite deposimetri, da eseguirsi in collaborazione con ARPAL e Comune, in particolare per quanto riguarda metalli, IPA, diossine, furani e PCB, al fine di valutare l’entità e l’evoluzione temporale dell’impatto al suolo dell’emissione della centrale.Tali campagne fino ad ora hanno fornito risultati estremamente confortanti per quanto attiene le ricadute al suolo nei luoghi più impattati.
Per le caldaie ausiliare a gasolio, che vengono utilizzate in modo saltuario durante le fasi di accensione, sono stati infine prescritti limiti emissivi, sia per quanto riguarda il periodo transitorio che - molto più restrittivi - per quello a regime.
2) emissioni non convogliate
Sono prescritti i seguenti interventi/adempimenti, da eseguirsi tutti entro il primo triennio dell’autorizzazione:
Oltre a queste prescrizioni è imposta la redazione, entro sei mesi, di un piano di manutenzione periodica delle perdite e degli interventi di riparazione.
L’AIA prescrive a ENEL di presentare entro un anno uno studio di fattibilità riguardo il recupero dei cascami di energia termica dei gruppi di produzione per l’alimentazione di un sistema di teleriscaldamento.
L’AIA individua i seguenti scarichi industriali:
Per ciascuno di questi prescrive controlli in continuo dei parametri più specifici (ad esempio temperatura e cloro residuo per il diffusore) e controlli periodici (di solito trimestrali) per gli altri parametri.
Per ogni tipologia di rifiuto prodotta, l’AIA fissa le modalità di caratterizzazione e classificazione, individua le aree di raccolta, tutte distinte e separate, e fissa altresì le modalità di stoccaggio e le quantità stoccabili, istantanee e annuali.
Per gli adeguamenti alle modalità di stoccaggio e gestione richieste, è fissato un termine di un anno dal rilascio dell’AIA stessa.
L’AIA fissa l’obbligo dell’esecuzione dei seguenti controlli:
Si raccomanda il mantenimento di un sistema di gestione ambientale conforme alla norma ISO 14.001 o al regolamento EMAS. Nel caso di decadimento delle suddette certificazioni, dopo il quinto anno di valenza dell’AIA, ENEL deve immediatamente informare il Ministero e procedere a richiedere nuova autorizzazione.
Sia pure non intervenendo direttamente sulla specifica tematica, l’AIA recepisce le prescrizioni dei procedimenti conclusi nell’ambito della norma sugli incidenti rilevanti (DLgs 334/99).
L’autorizzazione ha approvato un piano di monitoraggio e controllo (PMC) che l’impresa è tenuta ad avviare entro sei mesi. Esso prevede numerosi adempimenti, tra i quali, se ne evidenziano alcuni particolarmente rilevanti sotto il profilo dell’impatto e della tutela sanitaria:
Si ricorda che i camini di tutti e tre i gruppi sono dotati di sistemi di monitoraggio emissioni in continuo per i macroinquinanti parametrati in autorizzazione, oltre che per alcuni dati utili dal punto di vista gestionale (temperatura, portata, ossigeno, ecc.).
Per gli altri parametri e per i microinquinanti è previsto un controllo tramite campagne periodiche a campionamento manuale, con cadenza ordinariamente semestrale e per alcuni annuale (secondo un piano annuale di indagini delle emissioni, fissato in autorizzazione).
Il PMC fissa anche modalità di controllo e sorveglianza per gli altri punti minori di emissione e per gli sfiati, nonché per le cosiddette “emissioni fuggitive”, per le quali è prevista la redazione di un piano di manutenzione periodica (vedi sopra al punto 2. emissioni non convogliate).
Riguardo le acque, per ciascuno scarico industriale individuato sono prescritti controlli in continuo dei parametri rispettivamente più specifici (ad esempio temperatura e cloro residuo per il diffusore) e controlli periodici (di solito trimestrali) per gli altri parametri.
Riguardo il suolo e la falda, è previsto:
Il PMC fornisce specifici indirizzi per la redazione degli aggiornamenti della valutazione di impatto acustico e sulle modalità di controllo della gestione dei rifiuti, con particolare riferimento alle quantità da considerarsi in deposito temporaneo.
Inoltre il PMC fissa i metodi, le frequenze, le modalità di calcolo e validazione, nonché le modalità di tenuta delle registrazioni degli esiti e gli adempimenti per la comunicazione di eventuali non conformità.
Infine, prevede una comunicazione annuale sugli esiti dei controlli, da inviarsi al Ministero, agli enti di controllo e agli enti locali. Per consentire un più agevole esercizio del controllo, l’AIA prescrive la georeferenziazione di tutti i punti di scarico e di emissione.
Controllo Prescrizioni
la competenza sul controllo è ascritta ad ISPRA che si avvale dell'Arpal. Tuute le campagne di monitoraggio, controllo docuemtnale e tecnico, verifica sullo staot di admepimento ai programmi ed alle prescrizioni sono stati periodicamnete svolti con le cadenze prescritte dai due organismi sopra citati, senza mai riscontrare difformità o violazioni.
Un anno prima della dismissione il gestore deve presentare al Ministero dell’Ambiente e all’ISPRA un piano di dismissione e bonifica.
Dal mese di febbraio 2019 è stato avviato dal Ministero dell'ambiente il procedimento per il riesame dell'Autorizzazione integrata ambientale in attuazione del Decreto ministeriale 430 del 22/11/18, questo comporterà la riatttivazione del gruppo istruttore e la conseguente istruttori da parte di Ministeri, Regione, Provincia, Comuni interessati ed Enel. Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio del Mare con decreto 351 del 06/12/2019 ha provveduto ad un riesame complessivo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, in tale decreto sostanzialmente mantiene le modalità operative precedenti e fissa la cessazione dell'attività del gruppo a carbone entro il 31/12/2021. Nel contempo la società Enel Produzione S.p.A. ha richiesto procedura di valutazione d'impatto ambientale con sostituzione dell'unità a carbone esistente con nuova unità a gas e il Ministero con decreto 38 datato 11/03/2020 ha determinato l'assoggettamento alla procedura di valutazione d'impatto ambientale di tale nuovo progetto.