Demografia e statistica
Carta d'identità ai minori - Informativa
Il Decreto Legge n. 70 del maggio 2011 ha apportato delle modifiche al T.U.L.C.P. n. del 18 giugno 1931 circa la possibità di emettere la cartà di identità ai minori di 15 anni.
Quindi attualmente è possibile rilasciare la suddetta carta a tutt i residenti nel Comune prescindendo dall'età, in particolare:
- per i minori da 0 fino ai 3 anni la validità della carta è di 3 anni
- dai 3 fino ai 18 anni la validità della carta è di 5 anni
- oltre i 18 anni la validità della carta è di 10 anni
i minori devono essere accompagnati dai genitori o da chi ne fa le veci e da tre fotografie formato tessera.
la carta di identità fino ai 12 anni compiuti non verrà firmata dal minore.
la carta sarà valida per l'espatrio, nel caso il minore si rechi all'estero accompagnato da persone diverse dai genitori,gli stessi provvederanno a recarsi alla locale Questura per la dichiarazione di accompagnamento e per le firme di assenso.
Considerata la nuova normativa è superato quindi il documento con fotografia rilasciato dalla questura per espatrio di minori.
Rimangono vigenti tutte le norme per il rilascio della carta di identità per cittadini comunitari e stranieri, compresi i minori.
Al Fine di semplificare l'applicazione di tale disposizione in sede di controllo alla frontiera,si suggerisce di munirsi di documentazione idonea a comprovare la titolarietà della potesta minore (es.estratto di nascita con indicazione di paternità e maternità)