“Fondo sviluppo ciclovie urbane intermodali” (art. 1, comma 479, Legge 29 dicembre 2022) - Nuovo Avviso 2025
Il MIT ha pubblicato il nuovo decreto direttoriale n. 233 del 12/06/25 avente ad oggetto l’annullamento della procedura di selezione delle proposte progettuali da finanziare con le risorse del D.I. n. 254/2023 e di cui all’avviso pubblicato sul sito del MIT in data 01/02/2024). Con il medesimo decreto è stato approvato il nuovo avviso di selezione e finanziamento delle proposte progettuali per la realizzazione esclusivamente delle infrastrutture ciclabili di cui all’art.2 comma 2 lettera a) della Legge n. 2/2018 e quindi avente ad oggetto le seguenti tipologie:
- piste ciclabili di cui all’art. 3, comma 1, n. 39) del Codice della Strada (D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285);
- piste ciclabili su corsia riservata di cui all’articolo 140, comma 7, del Regolamento di Esecuzione e Attuazione del Codice della Strada (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495)
I soggetti beneficiari sono identificati dall’art. 2 comma 2 del D.I. 254/2023 e sono i comuni, le città metropolitane e le unioni di comuni. È ammessa la presentazione di un’unica istanza da parte dei soggetti beneficiari.
L’importo richiesto del finanziamento statale non può superare euro 1.000.000,00 e non può riguardare esclusivamente le spese di progettazione. Le spese di progettazione sono ammissibili a partire dallo stanziamento delle risorse con la legge n.197/2022, quindi a partire dal 01 Gennaio 2023. I lavori devono iniziare dopo l’attribuzione del finanziamento statale.
È necessario specificare al punto 5) del Modello Presentazione Istanza il livello di progettazione approvato all'atto della presentazione dell'istanza come previsto all’art. 3 del D.I. 254/2023.
Il Modello Presentazione Istanza approvato con il D.I. n. 254/2023 deve essere accompagnato da una sintetica relazione tecnica (non superiore alle 500 parole) dell’intervento candidato al finanziamento. In tale relazione devono essere indicati:
a) le tipologie di infrastruttura ciclabile che si intendono realizzare e che possono riguardare esclusivamente le due sottoindicate:
- pista ciclabile di cui all’art. 3, comma 1, n. 39) del Codice della Strada (D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285);
- pista ciclabile su corsia riservata di cui all’articolo 140, comma 7, del Regolamento di Esecuzione e Attuazione del Codice della Strada (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495);
b) una descrizione del tracciato previsto e della relativa estensione chilometrica;
c) i nodi di connessione con il trasporto pubblico locale;
d) una descrizione delle lavorazioni previste.
Alla suddetta relazione deve essere allegato anche il Quadro Tecnico Economico degli interventi.
Come dettato dal comma 9 dall'articolo 7 del D.I. n. 254/2023 sarà data priorità alle istanze degli Enti che hanno un valore medio di densità di infrastrutture ciclabili inferiori al valore medio nazionale (23,4 Km/100 kmq – dato ISTAT 2019) e, a seguito dell’applicazione del suddetto criterio, in presenza di risorse residue, saranno finanziate in via prioritaria le istanze che presentano un livello progettuale avanzato (progetto esecutivo approvato).
Le istanze, presentate in conformità all’articolo 4 del Decreto Interministeriale n. 254/2023 ed utilizzando il modello approvato dal Decreto e allegato all'Avviso, devono essere inviate all'indirizzo dg.tpl-div3@pec.mit.gov.it entro e non oltre il 20 Settembre 2025.
Per la consultazione del D.I. n. 254/2023 e del decreto 233/2025 si rimanda alla pagina:
https://www.mit.gov.it/normativa/decreto-dirigenziale-n-233-del-12062025