Polizia giudiziaria
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Con l’entrata in vigore della Legge quadro n° 65 del 7 marzo 1986 i Comuni possono istituire un servizio di P.M. che, nell’ambito della propria giurisdizione territoriale, viene chiamato a svolgere le funzioni di Polizia Amministrativa nelle materie attribuite o trasferite ai Comuni dal D.P.R. n. 616/77.
In forza delle disposizioni introdotte da questo inquadramento normativo, il Sindaco o l’Assessore delegato, impartisce le direttive e vigila sull’espletamento del servizio.
Il Comandante è responsabile verso il Sindaco dell’addestramento, della disciplina e dell’impiego tecnico-operativo degli appartenenti ai Corpo di Polizia Municipale.
Il personale che svolge servizio di P.M. esercita funzioni di Polizia Giudiziaria con la qualifica di Agente di P.G., nel caso di agenti e Istruttori di P.M., e come Ufficiale di P.G., nel caso del Comandante e degli Addetti al Coordinamento e Controllo.
Tale qualifica viene acquisita automaticamente con l'assunzione.
Nell'esercizio delle funzioni di Polizia Giudiziaria essi dipendono operativamente dall’Autorità Giudiziaria e tale qualifica è Loro attribuita quando sono in Servizio e in relazione alle competenze specifiche (polizia locale, annonaria, sanitaria, edilizia ed infortunistica stradale).
Nell'ambito dell'attività di P.G., gli appartenenti al Corpo provvedono all' accertamento di reati, alla prevenzione degli stessi e ad evitare che questi vengano portati a conseguenze ulteriori, alla ricerca degli autori e alla Loro segnalazione all' Autorità Giudiziaria, con l' espletamento di tutti gli Atti previsti dal Codice di Procedura Penale ivi compresi fermi, arresti, sequestri e perquisizioni.
Gli appartenenti al Corpo procedono altresì a tutte le attività delegate dalle varie Autorità Giudiziarie Nazionali.